Del meretricio.
Art. 194. Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si eserciti abitualmente la prostituzione sono dall’autorità locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell’esercente o d’ufficio, dichiarati locali di meretricio.
Art. 195. Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima di avere ottenuto la dichiarazione dell’autorità di pubblica sicurezza.
Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall’autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore. Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.
Il contravventore è punito con l’arresto non inferiore a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a L. 1000.
Art. 196. Oltre a quanto è disposto nell’articolo precedente, l’autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse della pubblica morale, del buon costume e dell’ordine pubblico.
Nessun locale può essere fatto servire ad uso di meretricio contro la volontà del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.
Non può neppure adibirsi a tale uso un locale che per la sua speciale situazione e particolarmente per trovarsi vicino ad edifizi destinati all’istruzione, educazione, o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione, autorità di pubblica sicurezza, occasione di scandalo.
Quando un locale, già dichiarato di meretricio, venga trovarsi nelle condizioni di cui sopra, ne è ordinata la chiusura.
Art. 197. Contro qualsiasi provvedimento positivo o negativo dell’autorità locale di pubblica sicurezza, nelle materie disciplinate dal presente Capo, gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento. Su tali reclami decide una Commissione presieduta dal Prefetto o da un consigliere di Prefettura, da lui delegato e da un funzionario del pubblico ministero presso il Tribunale.
Il Ministero per l’interno ha facoltà, nell’interesse della pubblica morale, del buon costume e dell’ordine pubblico, di annullare le deliberazioni di detta Commissione, con le quali si autorizzi l’esercizio di locale di meretricio.
Contro tale provvedimento non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimità.
Art. 198. Chi intende disporre di un locale ad uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi indicati nel regolamento, un atto di sottomissione innanzi all’autorità di pubblica sicurezza, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi ai quali l’esercizio del locale deve essere subordinato.
La inosservanza di tali obblighi importa la immediata chiusura del locale, salva l’azione penale.
Art. 199. Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, qualora modifichi il locale stesso o i suoi accessi, senza consenso dell’autorità locale di pubblica sicurezza è punito con l’arresto non inferiore a tre mesi e con l’ammenda non inferiore a L. 500 e sarà obbligato a ridurre le cose in ripristino.
È sottoposto alla stessa pena l’esercente che non ottemperi all’obbligo di notificare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone ammesse all’esercizio del meretricio, e quando scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammetta nel locale e permetta vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche con manifestazioni contagiose.
Art. 200. I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore rispettivamente stabilite dall’autorità di pubblica sicurezza.
Le trasgressioni a questa prescrizione sono punite con l’arresto non inferiore a un mese e con l’ammenda non inferiore a L. 500.
Art. 201. Nei locali di meretricio sono vietati: a)i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta; b)lo spaccio di cibi e di bevande;
c)l’accesso ai minori di 18 anni.
E’ altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubriachezza.
Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda non inferiore a L. 500.
Art. 202. Gli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere in qualsiasi momento a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.
Quando in un locale di meretricio si formino riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere di pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di ordinarne lo sgombro.
Art. 203. E’ vietato agli esercenti locali di meretricio di richiedere o accettare – sotto qualsiasi forma o pretesto – dalle donne accolte nei locali stessi somme di denaro, indumenti o altri oggetti qualsiasi.
L’infrazione a tale divieto è punita con l’arresti sino a tre mesi e con l’ammenda da L. 1000 a L. 5000.
Art. 204. Chiunque trattenga o concorra trattenere in un locale di meretricio, senza la sua volontà, una donna, ancorché essa sia rientrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e nonostante qualunque promessa, obbligazione o debito abbia la donna contratto, è punito con la detenzione non inferiore a tre mesi e con la multa non inferiore a L. 5000.
Art. 205. Oltre a quanto è disposto nei precedenti articoli, l’autorità locale di pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei seguenti casi:
1° quando risulti che il locale sia divenuto un focolare di infezione di malattie celtiche;
2° quando vi si eserciti il meretricio di minorenni;
3° quando risulti che vi siano sottratte donne alle ispezioni o visite ordinate dall’autorità di pubblica sicurezza o sanitaria, o quando risulti che una donna allontanata per causa di malattia sia stata nuovamente accolta nel locale senza attestazione medica di guarigione;
4° quando siasi impedito, o tentato di impedire o in qualsiasi modo ostacolato l’accesso agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita, o siasi impedito o tentato di impedire o in qualunque modo ostacolato l’esercizio delle loro attribuzioni;
5° nel caso di recidiva nella contravvenzione al disposto degli articoli 200 e 201;
6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiari di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, a meno che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in inscritto da chi poteva disporre del locale medesimo. In questo caso non può essere ritirata l’autorizzazione prima del tempo stabilito se questo fu fissato, e nel caso non sia stato fissato, prima del termine che sarà all’uopo stabilito dall’autorità di pubblica sicurezza.
Art. 206. Oltre quanto disposto negli articoli precedenti l’autorità di pubblica sicurezza può ordinare d’ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine, d’igiene, di moralità o sicurezza pubblica consigliano l’adozione di tale provvedimento.
Art. 207. Contro l’ordinanza di chiusura è ammesso il reclamo alla Commissione di cui all’art. 197.
Art. 208. Quando nonostante l’ordinanza di chiusura, il locale continui a tenersi aperto o in esercizio, o venga riaperto senza il preventivo assenso dell’autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la detenzione non inferiore a tre mesi e con la multa non inferiore a L. 3000, salvo l’applicazione dei provvedimento d’ufficio per la chiusura.
Art. 209. Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale siasi a termini dei precedenti articoli ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in più condanne per contravvenzione alle disposizioni del presente Capo, non può condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.
Art. 210. L’autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale, del quale sia stata ordinata la chiusura sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.
Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio nei quali si somministrino o si detengano sostanze tossiche stupefacenti o nei quali si accolgano persone dedite all’uso delle sostanze stesse, o comunque si permetta o favorisca l’uso di esse.
Art. 211. L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o di inviarle nelle sale di cura, quando sia di sospetto che sono affette da malattie contagiose. Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutino di sottoporsi alla visita.
Art. 212. La dichiarazione di locale di meretricio è revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale sia cessato l’esercizio del meretricio.
Art. 213. E’ vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
È del pari proibito: a)seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento; b)affacciarsi alle finestre e trattenersi alle porte delle case dichiarate locali di meretricio, c)fare pubblicamente richiamo a locali di meretricio o in qualsiasi modo offerta di lenocinio.
Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo, quando non costituiscano reato più grave, sono punite con l’arresto fino a sei mesi.
(Tratto da : Pubblica sicurezza - Testo unico delle Leggi , approvato con R. decreto 6 Novembre 1926, n° 1848 - Napoli, Casa Editrice E. Pietrocola)
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